I siti di incontri giustificano l’abbandono della casa coniugale

La cassazione (sentenza 9384 del 2018) è intervenuta, in sede di legittimità ovviamente, su un caso abbastanza particolare.
Un marito si era rivolto al giudice della famiglia chiedendo la separazione con addebito a carico della moglie perché, costei, dopo aver scoperto che il marito frequentava siti di incontri se ne era andata da casa.

La cassazione, nel confermare la sentenza di merito della Corte di Appello di Bologna che aveva ritenuto giustificato l’allontanamento della moglie dalla casa coniugale senza preavviso a seguito della scoperta di un interesse del marito alla ricerca di compagnie femminili sul Web, ha statuito, in realtà, che la decisione di merito non aveva costituito oggetto di specifico motivo di ricorso per cassazione, conseguentemente sul punto si era formato il giudicato.

 

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Tuttavia, al di là del dato processuale, l’orientamento dei giudici di merito, tra i quali – appunto – la corte bolognese, è tale da ritenere che, una costante ed assidua ricerca di contatti su siti di incontri, viola i doveri matrimoniali e, come tale, autorizza l’altro coniuge ad interrompere la convivenza ed a chiedere la separazione.

In particolare, i giudici di merito, avevano ritenuto violato il dovere di fedeltà ex art. 143 c.c. per il fatto che il marito avesse cercato relazioni extraconiugali tramite internet; tale fattispecie deve ritenersi oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare l’insorgere di una crisi matrimoniale, causa della separazione.

Avv. Luigi Cecchini.

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