Risarcimento del danno in caso di separazione

Con una importante sentenza del 2012 la Corte di Cassazione ha stabilito che nel caso di separazione tra coniugi possono coesistere sia la pronuncia di addebito che il risarcimento del danno.

Ai fini del risarcimento del danno due sono i presupposti determinanti: la qualità di coniuge e la violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio.

La violazione degli obblighi, da parte di uno dei coniugi, produce, da un lato, l’intollerabilità della convivenza e quindi giustifica la pronuncia di addebito, dall’altro configura un vero e proprio comportamento incidente sui beni essenziali della vita e produttivo quindi di un danno ingiusto che, in quanto tale, è senza dubbio risarcibile.

Al contrario, in passato, si riteneva che l’addebito, strumento peraltro più sanzionatorio che risarcitorio, non soffrisse la cumulabilità di ulteriori risarcimenti, a meno che vi fossero specifici e determinati danni patrimoniali imputabili al coniuge (perdite arrecate al patrimonio dell’altro coniuge, danno arrecato non in qualità di coniuge ma in qualità di soggetto danneggiante).

 

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Nel caso di specie il Tribunale aveva pronunciato la separazione giudiziale tra i coniugi con addebito al marito per violazione dell’obbligo di fedeltà, assegnando la casa coniugale alla moglie, disponendo l’affidamento congiunto delle figlie minori ma escludendo l’assegno di mantenimento e il risarcimento dei danni non patrimoniali per la moglie.

Contro la sentenza la moglie faceva appello, lamentando la mancata condanna del marito alla corresponsione dell’assegno di mantenimento e il risarcimento danni a suo favore.

La domanda veniva respinta anche in appello..

La cassazione ha però stravolto il “vecchio” orientamento, prevedendo la possibilità di ottenere il risarcimento del danno anche non patrimoniale a favore del coniuge . La ragione di una tale decisione è da individuare nella violazione dei diritti fondamentali della persona costituzionalmente garanti.