Pensione di reversibilità, convivenze e unioni civili

La legge 76/2016 (Cirinnà) poteva essere l’occasione per la correzione di rotta in materia di diritto alla pensione di reversibilità.
L’orientamento della giurisprudenza è nel senso di non riconoscere il diritto alla pensione di reversibilità in favore del convivente more uxorio superstite, ancorché la convivenza abbia avuto carattere di stabilità.
La legge 76/2016 ha invece assegnato tale diritto all’unito civilmente, quindi nell’ambito della coppia tra soggetti dello stesso sesso.
Per contro, in caso di convivenza, la stessa legge, non prevede che il convivente abbia lo stesso diritto dell’unito civilmente.
Quindi, sotto questo fronte, nulla di nuovo rispetto alla interpretazione giurisprudenziale precedente all’entrata in vigore della legge.
Il concetto è stato ribadito recentemente dalla cassazione con la sentenza 22318/2016.

 

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A parere di chi scrive non vi era motivo di negare al convivente superstite questo beneficio, considerato che la convivenza ha ricevuto un riconoscimento normativo che, sebbene non la ponga sullo stesso piano delle unioni civili, le attribuisce pur sempre una rilevanza sociale degna di protezione, sotto molti aspetti. Ma non per quanto riguarda la pensione di reversibilità, ancora negata al convivente. Con soddisfazione dell’INPS.

 

Avv. Luigi Cecchini.