L’infedeltà coniugale può comportare la revoca della donazione.

Un caso frequente nella pratica è quello che vede uno dei due coniugi, prima o dopo il matrimonio, somministrare il danaro occorrente per l’acquisto di un immobile, immobile che risulterà, interamente o in parte, di proprietà del coniuge beneficiato.
La giurisprudenza di legittimità ha, da tempo, sancito il principio secondo il quale l’acquisto di un bene con proprio denaro e l’attribuzione in proprietà, o in comproprietà, del medesimo al congiunto rientra in quella fattispecie giuridica nota come donazione indiretta. La compravendita costituisce solo lo strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario e, quindi, integra donazione indiretta del bene stesso, non del danaro.
Ne consegue che, trattandosi di donazione, questa potrà essere revocata per ingratitudine, causa, appunto, di revoca della donazione in generale, che si verifica tutte le volte che il destinatario della liberalità assume un comportamento disdicevole verso il donante.

 

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Ebbene, che accade se il coniuge che ha ricevuto il bene immobile, acquistato in tutto o in parte con denaro dell’altro coniuge, commette adulterio? Potrà essere revocata la donazione?
La cassazione ha risposto di sì. Ma a una condizione. L’adulterio, di per sé, non rappresenta una causa di revoca della dotazione perché non si può ritenere tout court equiparabile ad una causa di ingratitudine, a meno che non rivesta particolari connotati. L’adulterio, per essere causa di revoca della donazione indiretta, deve rappresentare una ingiuria grave, deve, in altri termini, assumere quei connotati ripugnanti per la coscienza sociale. Occorre un’azione cosciente e soprattutto volontaria del donatario, caratterizzata da una manifestazione di perversa animosità verso il donante, idonea, quindi, a giustificare il pentimento rispetto al compiuto atto di liberalità.
In un caso specifico, la cassazione, ha ritenuto integrare tali estremi nel caso di adulterio perpetrato per diversi anni con consumazione dei rapporti carnali sotto il tetto domestico.
Avv. Luigi Cecchini.

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