La stepchild adoption pronunciata all’estero deve essere riconosciuta come adozione piena.

App. Bologna 12 settembre 2018

La Corte di Appello di Bologna è stata chiamata a stabilire se sia compatibile con l’ordine pubblico internazionale e, dunque, debba essere riconosciuta e trascritta nei registri di stato civile, la sentenza di adozione piena del figlio della convivente, pronunciata dal giudice di uno Stato che, a differenza dell’Italia, la ammette.

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La Corte ha dato una risposta positiva, stabilendo che: deve disporsi il riconoscimento della stepchild adoption pronunciata all’estero come adozione piena, ai sensi degli artt. 41 e 64 l. n. 184/1983, sebbene tale istituto non sia contemplato nell’ordinamento italiano, in ragione della corrispondenza della sentenza straniera all’interesse del minore, cui è informato il concetto di ordine pubblico internazionale in questa materia, al principio di eguaglianza tra i sessi e di signoria privata sulla vita, nonché di libero sviluppo del singolo nella famiglia.

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