La dichiarazione di adottabilità è il rimedio estremo

Lo ha stabilito di recente la cassazione con la sentenza del 24 novembre 2014. Il minore ha il diritto di crescere ed essere educato nella propria famiglia di origine. Solo se la vita nell’ambito della famiglia di origine si dimostri inadeguata allo sviluppo fisico e psichico del bambino, allora potrà esserne allontanato.

Se i nonni, in mancanza di genitori idonei, sono disponibili a prendersi cura del nipote, il tribunale non potrà pronunciare lo stato di abbandono. L’età anagrafica, afferma la cassazione, ha un’importanza relativa e comunque, in presenza di idoneità e capacità dei nonni, non può essere di ostacolo all’affidamento del nipote minorenne a loro.

 

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La sentenza della cassazione si pone sulla stessa linea della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che, con sentenza 13 ottobre 2015, aveva condannato l’Italia per violazione dell’art. 8 CEDU avendo, il nostro paese, sottratto il minore ad una madre in difficoltà psichica ma comunque, stando alle indagini espletate dai Servizi Sociali, in grado di prendersi cura del minore.

Il principio affermato dalla Corte Europea è in linea con quello affermato dalla cassazione poiché, anche per la corte, l’adottabilità deve scattare solo in assenza dì alternative.