“La” chiameremo Andrea!

Così si intitolava un film di Vittorio De Sica del 1972 (per la verità “Lo” e non La”).

Ma, i genitori, possono chiamare Andrea il figlio di sesso femminile?

Parrà strano ma su questo argomento è dovuta intervenire la cassazione che, con la sentenza 20 novembre 2012 n. 20385, ha stabilito che il nome Andrea può essere attribuito alle bambine perché ha natura sessualmente neutra ed è utilizzato, nella maggior parte dei paesi europei ed extraeuropei, per soggetti femminili e maschili indifferentemente.

 

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La questione era sorta perché l’art 35 D.P.R. n. 396/2000 prevede che il nome imposto al bambino deve corrispondere al suo sesso. Inoltre, una circolare ministeriale si è espressa nel senso che il nome Andrea, per essere attribuito alle bambine, deve essere preceduto da un prenome femminile.

Secondo la cassazione, la previsione contenuta nella circolare è illegittima e va disattesa.

Ma cosa avviene se tra i genitori vi è contrasto sul nome (prenome, come lo definisce l’ordinamento) da attribuire al figlio?
Si tratta certo di un caso limite; infatti è davvero singolare che i genitori discutano, e soprattutto litighino, sull’attribuzione del nome da dare al figlio. Tuttavia, per tale – remota – ipotesi, dovrà intervenire il giudice, che, dopo la riforma dell’art. 38 disp. att. c.c. sarà il tribunale ordinario, e non, come in precedenza, il tribunale dei minori.

Avv. Luigi Cecchini.

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