Il mantenimento del figlio maggiorenne

Ricordate la polemica sui “bamboccioni”. Ebbene la cassazione, con una recente sentenza del febbraio di quest’anno (la n. 1858/16) è tornata sull’obbligo per il genitore di mantenere, mediante versamento dell’assegno all’uopo previsto in sede di separazione o divorzio, il figlio maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente.

Ma cosa si intende per “economicamente autosufficiente”?

Per esempio: il figlio che ha terminato gli studi universitari ma che non ha ancora trovato un lavoro adeguato alla sua preparazione universitaria ha ancora titolo per essere mantenuto dal genitore?

La cassazione, confermando con la citata sentenza un orientamento consolidato, ha ribadito l’obbligo di provvedere al mantenimento, gravante sui genitori, a meno che il figlio non abbia raggiunto la totale indipendenza economica oppure, pur essendo stato messo nelle condizioni per essere economicamente autosufficiente, non ne abbia deliberatamente approfittato.

 

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Quindi, se il figlio lavora e guadagna a sufficienza cessa l’obbligo per i genitori, così come se il figlio rifiuta, immotivatamente, occasioni di lavoro adeguate al suo livello professionale. Se invece, il figlio, è alla ricerca di una occupazione che sia in linea con la sua preparazione scolastica o universitaria, ma non l’abbia ancora trovata per un fatto a se non imputabile, egli avrà diritto ad essere mantenuto dai genitori.

Quest’ultima fattispecie è, come ben si può immaginare, la più frequente. Con la crisi occupazionale che riguarda i giovani diplomati o laureati è, infatti, frequentissimo che, dopo gli studi, trascorrano anni nella ricerca di una occupazione consona al livello professionale acquisito con il diploma o con la laurea. Ebbene, durante questo periodo il figlio deve essere mantenuto, almeno così afferma la cassazione. Sarà quindi sufficiente che egli dimostri di non essere un perdigiorno, di sfruttare tutte le occasioni che gli si presentano, di fare tutti i concorsi possibili ed immaginabili.

Vi è, però, una zona grigia, non sufficientemente approfondita, come è normale sia del resto essendo questione rimessa alla valutazione del giudice del merito. Si tratta di quei casi in cui il figlio, pur provandole tutte per avere una collocazione professionale ed occupazionale consona al livello acquisiti, rifiuti di impegnarsi in lavori marginali, limitati nel tempo, che però gli consentirebbero un guadagno seppure minimo. Lavori stagionali, ad esempio, o part time che non gli impediscano a priori di perseguire il fine ultimo, quello di arrivare un domani ad un’occupazione consona e gratificante.

In questi casi, la condotta del giovane, dovrebbe essere valutata, alla luce dei principio stabiliti dalla cassazione, per giungere, se non alla cessazione dell’obbligo di mantenimento, almeno ad una sua riduzione.

Avv. Luigi Cecchini.