Divieto di espulsione per il convivente straniero con cittadina italiana

Fino all’entrata in vigore della legge 76/2016 (cosiddetta Cirinnà), la convivenza di fatto non era ostativa all’esecuzione del provvedimento di espulsione, come misura alternativa alla detenzione, dello straniero convivente con una cittadina italiana.

A seguito dell’entrata in vigore della legge sulle unioni civili e sulle coppie di fatto, la materia è stata oggetto di revisione giurisprudenziale ad opera della cassazione penale. Con la sentenza 18.10.2016 n. 44182, i giudici del palazzaccio, hanno infatti stabilito il seguente principio: “la convivenza di un cittadino straniero con una cittadina italiana, riconosciuta con contratto di convivenza disciplinato dalla legge 76/2016, è condizione ostativa all’espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione”.

 

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I giudici della SC hanno, in sostanza, attribuito al termine coniuge (nei cui confronti esiste il divieto di espulsione) una interpretazione estensiva che va oltre la formalizzazione tramite il vincolo del matrimonio. In altre parole, allorché tra due soggetti esista una convivenza more uxorio, formalizzata con il vincolo del contratto di convivenza di cui alla legge Cirinnà, questa deve essere equiparata, almeno ai fini di cui si tratta, al vincolo matrimoniale.