Danno all’alunno: responsabilità dell’Istituto o dell’insegnante?

In caso di danno subito dall’alunno di un istituto scolastico è possibile agire in giudizio per ottenere un risarcimento. Attenzione però a regole e conseguenze diverse a seconda del tipo di lesione subita dal minore e del tipo di istituto coinvolto.

L’insegnante è tenuto alla vigilanza dei propri alunni, questo è chiaro. La vigilanza sarà però maggiore o minore a seconda dell’età e del loro grado di maturazione (Cass. 12424/98). Ad esempio: una maestra di scuola materna è stata ritenuta responsabile per i danni subiti da un bambino lasciato incustodito mentre si trova in bagno (cfr. Cass. 9906/2010 – sez. III).

Analogo obbligo (e, dunque, responsabilità) corre in capo all’istituto scolastico: l’accoglimento della domanda d’iscrizione crea un vincolo giuridico nel rapporto tra allievo e istituto, con l’obbligo per quest’ultimo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo. Pertanto, esso sarà responsabile per le lesioni occorse nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, per fatti ad esso imputabili (come, ad esempio, fatti imputabili da persone o animali introdottisi nei locali dell’istituto – cfr. Cass. n. 3680/2011, sez. n. III).

Si tratta di ipotesi di responsabilità contrattuale: la giurisprudenza ha ritenuto risarcibile (Cass. civ. S.U. n. 9346/2002) anche il danno auto-inferto dal minore stesso, l’istituto è responsabile per non aver vigilato sul minore (ipotesi di responsabilità da contatto sociale).

Altra ipotesi di responsabilità è quella conseguente non a un fatto proprio (come l’omessa sorveglianza), ma a un fatto illecito commesso (nell’ambito dell’attività scolastica) da un alunno capace di intendere e di volere, che rechi pregiudizio ad altri alunni o a terzi: in tal caso il precettore è responsabile, a patto che non riesca a provare l’impossibilità concreta di prevenire e impedire il fatto (perché eccezionale e imprevedibile) e di aver comunque “adottato preventivamente tutte le misure disciplinari e organizzative idonee a evitare il verificarsi di una situazione di pericolo” (cfr. sentenza Cass. civ., Sez. III, 22 aprile 2009, n. 9542). In altre parole, vi è un obbligo di vigilare l’alunno, e di impartire le normali regole di correttezza, se collegate con l’attività scolastica (ad esempio, con l’attività sportiva effettuata durante le ore di educazione fisica).

 

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A seconda della concreta attività posta in essere dall’insegnante (valutata a 360 gradi: sia sotto il profilo istruttivo/educativo, che sotto quello didattico-comportamentale), questi potrà essere ritenuto o meno responsabile. Perciò, qualora un alunno cagioni un danno ad un altro alunno, istituto scolastico e/o insegnante potranno essere convenuti in giudizio, in forza di questo particolare regime di responsabilità extracontrattuale (art. 2048 c.c.).

La particolarità, però, è che qualora il danno sia conseguente ad un fatto di altro alunno, il danneggiato deve agire contro l’istituto scolastico (ex art. 61.2 l. 312/1980): solo quest’ultimo potrà chiamare in giudizio a titolo di rivalsa l’insegnante, qualora l’omessa vigilanza o prevenzione sia connotata da dolo o colpa grave. Ma qualora l’istituto non ritenga di doversi rivalere sul personale scolastico coinvolto (inteso come “personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali”), risponderà unicamente la scuola.