Assegnazione della casa coniugale ed allontanamento del coniuge non assegnatario

In sede di provvedimenti presidenziali, in genere, la casa coniugale, con quanto l’arreda, è oggetto di assegnazione all’uno o all’altro dei coniugi separandi.
In caso di separazione consensuale, i coniugi, avranno stabilito nel ricorso congiunto a chi, tra di essi, debba essere assegnata la casa coniugale. Nell’ipotesi, invece, di separazione giudiziale, l’assegnazione sarà oggetto di domanda da parte di uno dei coniugi.
La regola che deve sempre essere osservata, in caso di presenza di figli minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, è quella che vede la casa seguire il collocamento, presso l’uno o l’altro genitore, del minore.

 

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Un problema che spesso si pone è quello che vede l’inosservanza del coniuge non assegnatario della casa al provvedimento presidenziale. In altre parole, il coniuge, si rifiuta di abbandonare la casa coniugale assegnata all’altro. In tal caso, quest’ultimo deve rivolgersi di nuovo al giudice oppure può porre in atto una condotta di autotutela? In altri termini può cambiare la serratura della porta d’ingresso ed impedire così, di fatto, l’accesso dell’altro?
La risposta della giurisprudenza è sì.
Con provvedimento di assegnazione, il coniuge non assegnatario perde qualsiasi legittimazione ad occupare, o anche solo ad accedere, alla casa coniugale. È pertanto legittima la condotta dell’altro coniuge volta a privare tale accesso anche mediante il cambio della serratura.
Se il coniuge non assegnatario ha cose di sua proprietà all’interno della casa, diverse dagli arredi che seguono la sorte dell’assegnazione, dovrà richiederle e, ove tale istanza resti inascoltata, rivolgersi al giudice per ottenere un provvedimento che lo autorizzi a ritirare le cose di proprietà rimaste all’interno della casa coniugale.

Avv. Luigi Cecchini.