Il risarcimento da perdita dell’animale domestico

Danno morale da perdita dell’animale d’affezione: quando, come e perché risarcire il danno non patrimoniale e patrimoniale. (Tribunale Milano 30 giugno 2014)

Interessante pronuncia del tribunale milanese che ha tracciato i criteri per la risarcibilità del danno causato dalla perdita dell’animale d’affezione.

Viene anzitutto riconosciuto un risarcimento per i danni morali, condizionandolo però alla rilevanza dell’evento dannoso come reato.

In altre parole, le sofferenze subite sono risarcibili quando l’illecito commesso dal terzo è penalmente perseguibile. Diversamente, il danno prodotto non può essere ristorato, poiché la nostra Costituzione tutela le integrità affettive e inviolabili della persona, non dell’animale. L’ammontare di tale danno non patrimoniale sarà valutato equitativamente dal giudice.

Per quanto riguarda il danno patrimoniale, viene affrontato il problema della risarcibilità delle spese veterinarie.

E’ scartata l’automatica applicazione del “valore ante sinistro” come limite massimo al risarcimento del danno. Tale parametro di liquidazione è correttamente utilizzabile solo in casi eccezionali, per animali che per rarità, pedigree e capacità agonistiche godono di valutazioni peculiari.

 

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Per tutti gli altri, il giudice meneghino muove dalla considerazione che nel nostro ordinamento la salute dell’animale non è tutelata come “bene in sé”, ma è “funzionale” a garantirne la relazione con l’uomo.

Deve poi considerarsi la vigenza giuridica del principio dell’autoresponsabilità: è irragionevole attribuire al danneggiante un sacrificio e un rischio economico dipendente esclusivamente dal comportamento del danneggiato, se quest’ultimo non si comporta in maniera diligente per evitare il danno o limitarne le sue conseguenze.

Ciò comporta che il risarcimento delle spese veterinarie è limitato all’equivalente monetario del danno non patrimoniale da perdita dell’animale domestico.

In conclusione “qualora il proprietario si prodighi in spese veterinarie per curare il proprio animale (seppure quest’ultimo privo di valore economico), tale condotta è finalizzata indubbiamente al mantenimento e al “ripristino” del rapporto affettivo con l’animale; dunque, non pone in essere una condotta conforme ai principi di diligenza e correttezza chi affronti spese veterinarie addirittura superiori al possibile risarcimento del danno compensativo della perdita di tale rapporto”.